Fiscalità

L'imposta preventiva del 35%: cos'è e come si recupera

SIH ONE — Desk Fiscale · 20 marzo 2026

Chi distribuisce un dividendo dalla propria Sagl o SA per la prima volta resta spesso sorpreso: sul conto del socio arriva molto meno di quanto deliberato. Il motivo è l’imposta preventiva, una trattenuta del 35% che la società deve versare alla Confederazione. Non è una tassa persa, ma un anticipo con una logica precisa che conviene conoscere prima di deliberare.

Cos’è l’imposta preventiva

L’imposta preventiva è un’imposta federale trattenuta alla fonte su alcuni redditi di capitale mobiliare. Le fattispecie tipiche sono:

  • i dividendi distribuiti da Sagl e SA;
  • gli interessi su determinate obbligazioni e su averi bancari;
  • alcune prestazioni di assicurazione.

L’aliquota ordinaria è del 35% sui redditi di capitale (per le vincite alle lotterie e certe rendite valgono percentuali diverse). La sua funzione è di garanzia: lo Stato trattiene subito una quota, e la restituisce solo a chi dichiara correttamente il reddito. È quindi uno strumento contro l’evasione, non un prelievo definitivo per chi è in regola.

Chi versa e chi trattiene

L’obbligo grava sul debitore della prestazione, cioè sulla società che distribuisce il dividendo. È la società a dover:

  • notificare la distribuzione all’Amministrazione federale delle contribuzioni;
  • versare il 35% entro il termine previsto;
  • accreditare al socio solo il 65% netto.

Il socio riceve dunque meno, ma matura contestualmente un diritto al rimborso dell’importo trattenuto, a condizione di comportarsi in modo trasparente.

Come si recupera

Il meccanismo di recupero dipende da chi è il beneficiario.

Persona fisica residente in Svizzera. Recupera l’imposta preventiva dichiarando il reddito nella dichiarazione d’imposta ordinaria. L’importo trattenuto viene computato o rimborsato in sede di tassazione. La condizione è dichiarare regolarmente sia il reddito sia il relativo elemento di sostanza: chi omette la dichiarazione perde il diritto al rimborso.

Persona giuridica residente in Svizzera. La società beneficiaria chiede il rimborso all’Amministrazione federale, indicando i redditi nei propri conti.

Beneficiario all’estero. Il rimborso, totale o parziale, dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato di residenza. Spesso l’imposta residua si riduce a un’aliquota convenzionale, e la parte eccedente è rimborsabile su richiesta.

La procedura di notifica: evitare l’esborso

Per i dividendi infragruppo e in altre situazioni qualificate esiste la procedura di notifica: invece di versare il 35% e chiederlo poi indietro, la società comunica la distribuzione e assolve l’obbligo senza esborso di cassa. È una semplificazione preziosa, ad esempio nei rapporti tra società madre e figlia che rispettano determinate soglie di partecipazione, perché evita di immobilizzare liquidità per mesi in attesa del rimborso.

L’accesso alla procedura richiede il rispetto di condizioni formali e di termini precisi: un errore procedurale può far decadere il beneficio e riportare all’obbligo di versamento con eventuali interessi.

Errori frequenti

Alcune situazioni si ripetono e costano care:

  • Dimenticare di dichiarare il dividendo: si perde il diritto al rimborso e il 35% diventa definitivo.
  • Confondere l’imposta preventiva con l’imposta sul reddito: la prima è un anticipo, la seconda è il carico effettivo. Il dividendo resta comunque soggetto a imposizione parziale in capo al socio.
  • Ignorare i termini per il rimborso o per la procedura di notifica: sono perentori.
  • Trattare la trattenuta come un costo della società: non lo è. È un anticipo a carico del beneficiario, non un onere deducibile per chi distribuisce.

Perché pianificare prima di deliberare

L’imposta preventiva non aumenta il carico fiscale di chi è in regola, ma incide pesantemente sulla cassa e sui tempi. Deliberare un dividendo senza aver valutato procedura di notifica, residenza del socio ed eventuali convenzioni internazionali significa spesso immobilizzare liquidità per lunghi mesi senza necessità.

In SIH ONE impostiamo la distribuzione degli utili in modo coordinato: verifichiamo se è applicabile la procedura di notifica, gestiamo la notifica e il versamento nei termini, e curiamo il recupero per soci residenti ed esteri tenendo conto delle convenzioni. Così la trattenuta resta ciò che deve essere: un anticipo, non un costo.

Vuoi distribuire un dividendo senza sorprese di cassa? Pianifichiamo la distribuzione insieme.

SIH ONE — Desk Fiscale

Contenuto a cura degli specialisti SIH ONE. La responsabilità professionale è sempre di persone abilitate: l’AI lavora, i professionisti firmano. Chi siamo →

Continua

Fiscale

Scopri →
Da leggere
Fiscalità

IVA in Svizzera: soglie, aliquote e assoggettamento

Leggi →
Fiscalità

Come si deducono le imposte in Sagl e SA

Leggi →