Rimborso dell'imposta preventiva per non residenti
Quando una società svizzera distribuisce dividendi, trattiene alla fonte l’imposta preventiva del 35% e la versa alla Confederazione. Per chi risiede in Svizzera è un semplice acconto, recuperabile con la dichiarazione. Per un socio non residente, invece, quel 35% rischia di trasformarsi in un costo definitivo se non si attivano le procedure giuste. Vediamo come funziona il rimborso e perché la pianificazione conta.
Perché esiste l’imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta di garanzia: serve a spingere i contribuenti a dichiarare i redditi da capitale. Colpisce alla fonte, con aliquota del 35%, dividendi, interessi su obbligazioni e determinati altri redditi mobiliari. Il residente svizzero che dichiara correttamente il dividendo se la vede rimborsare o computare; chi non dichiara, la perde. Per il non residente il meccanismo è diverso, perché non presenta una dichiarazione ordinaria svizzera.
La chiave: le convenzioni contro la doppia imposizione
Il non residente recupera l’imposta grazie alle convenzioni di doppia imposizione (CDI) che la Svizzera ha stipulato con moltissimi Stati. Queste convenzioni fissano un’aliquota residua che la Svizzera può trattenere in via definitiva, di regola inferiore al 35%. La differenza tra il 35% trattenuto e l’aliquota residua prevista dalla convenzione è rimborsabile.
Le aliquote residue tipiche sui dividendi sono, a seconda della convenzione e della situazione:
- Una aliquota ordinaria per i portafogli e le partecipazioni di minoranza (spesso attorno al 15%).
- Una aliquota ridotta o pari a zero per le partecipazioni qualificate di società (superata una certa soglia di partecipazione e nel rispetto di condizioni antiabuso).
Il rimborso è quindi pari a 35% meno l’aliquota convenzionale. Con la Convenzione tra Svizzera e Italia, ad esempio, un socio persona fisica residente in Italia recupera in genere la parte eccedente l’aliquota residua prevista dalla convenzione; il dettaglio va sempre verificato sul testo aggiornato.
Come si chiede il rimborso
Il rimborso non è automatico: va richiesto all’Amministrazione federale delle contribuzioni con l’apposito modulo previsto per lo Stato di residenza del beneficiario. Elementi ricorrenti della procedura:
- Un modulo ufficiale specifico per Paese, spesso da far vistare o accompagnare da un’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità estera.
- La prova dell’avvenuta trattenuta (conteggio del dividendo, attestazione della società o della banca).
- Il rispetto di un termine: la domanda va presentata entro alcuni anni dalla scadenza della prestazione (in genere tre anni), oltre i quali il diritto al rimborso decade.
Per le partecipazioni qualificate esistono inoltre procedure di notifica che, a determinate condizioni, permettono di evitare del tutto l’anticipo del 35%, applicando direttamente l’aliquota ridotta.
Errori che fanno perdere il rimborso
- Lasciar scadere il termine: è la causa più frequente di perdita del diritto.
- Presentare il modulo sbagliato o senza l’attestazione di residenza.
- Dimenticare le clausole antiabuso: se la struttura è priva di sostanza e serve solo a captare i benefici della convenzione, il rimborso può essere negato.
- Non conservare i conteggi dei dividendi che provano la trattenuta.
In sintesi
- La Svizzera trattiene il 35% sui dividendi anche verso i soci esteri.
- Le convenzioni di doppia imposizione fissano un’aliquota residua più bassa.
- Il rimborso è la differenza tra il 35% e l’aliquota convenzionale.
- Serve una domanda formale, con attestazione di residenza, entro il termine previsto.
- La sostanza economica è decisiva per non incorrere nelle clausole antiabuso.
Come ti aiutiamo
Assistiamo i soci non residenti nella richiesta di rimborso dell’imposta preventiva, verifichiamo l’aliquota convenzionale applicabile e prepariamo moduli e attestazioni nei termini, evitando che il 35% diventi un costo definitivo. Recupera la tua imposta preventiva.