Transfer pricing: cosa devono sapere le PMI
Il transfer pricing — i prezzi di trasferimento — è spesso liquidato come un tema da multinazionali. È un errore. Basta una PMI svizzera con una controllata all’estero, una casa madre oltreconfine o un socio che presta servizi alla propria società in un altro Paese perché la questione diventi concreta. Ogni transazione tra parti collegate deve rispettare un principio semplice da enunciare e insidioso da applicare: il principio di libera concorrenza (arm’s length).
Cosa significa “libera concorrenza”
La regola è questa: le operazioni tra società dello stesso gruppo devono essere valorizzate come se fossero concluse tra parti indipendenti in condizioni di mercato. Se la controllata svizzera vende un prodotto alla casa madre estera a un prezzo fuori mercato, sposta artificialmente utile da uno Stato all’altro. Le amministrazioni fiscali di entrambi i Paesi hanno interesse a contestarlo: chi perde base imponibile la rivendica.
Le transazioni tipicamente sotto osservazione:
- cessioni di beni tra società del gruppo;
- prestazioni di servizi infragruppo (management fee, servizi amministrativi, IT);
- finanziamenti interni, con il relativo tasso d’interesse;
- licenze su marchi, brevetti e know-how (royalties);
- ripartizione di costi comuni.
Perché riguarda anche le piccole strutture
In Svizzera non esiste un obbligo generalizzato di predisporre una documentazione di transfer pricing formale per ogni impresa. Ma questo non significa assenza di regole: l’amministrazione può comunque rettificare un prezzo infragruppo non conforme, riprendendo a tassazione l’utile spostato in modo indebito. E il fisco dell’altro Stato può fare lo stesso in direzione opposta, generando proprio quella doppia imposizione che le convenzioni dovrebbero evitare.
Per una PMI il rischio non è la mole documentale, ma la rettifica: un management fee sovrastimato, un tasso sul finanziamento infragruppo lontano dal mercato, una royalty non giustificata possono essere ripresi con interessi.
I metodi per determinare il prezzo corretto
Le linee guida OCSE, seguite anche dalla prassi svizzera, indicano alcuni metodi per verificare la conformità di un prezzo:
- Confronto del prezzo (CUP): si confronta con transazioni analoghe tra indipendenti.
- Prezzo di rivendita: si parte dal prezzo a cui il bene è rivenduto a terzi, sottraendo un margine di mercato.
- Costo maggiorato (cost plus): al costo si applica un ricarico congruo, tipico per servizi e produzione su commessa.
- Margine netto della transazione (TNMM): si confronta la redditività netta con quella di imprese comparabili.
- Ripartizione dell’utile (profit split): si divide l’utile combinato secondo il contributo di ciascuna parte.
Non tutti i metodi valgono per tutte le operazioni: la scelta dipende dalla natura della transazione e dalla disponibilità di comparabili affidabili.
Cosa serve tenere in ordine
Anche senza un obbligo formale pesante, una PMI dovrebbe poter dimostrare che i prezzi infragruppo sono di mercato. In pratica significa conservare:
- i contratti tra le società del gruppo, con condizioni scritte e coerenti;
- una descrizione delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset impiegati da ciascuna entità;
- la logica con cui è stato fissato il prezzo o il margine;
- eventuali benchmark o riferimenti di mercato.
Questa documentazione non è burocrazia fine a sé stessa: è ciò che trasforma una contestazione potenziale in una posizione difendibile.
Lo strumento del ruling
Per operazioni ricorrenti e di importo significativo, la Svizzera offre la possibilità di un ruling fiscale: un accordo preventivo con l’amministrazione che conferma il trattamento di una determinata struttura di prezzi. Dà certezza in anticipo ed evita sorprese in sede di controllo. Non è adatto a ogni situazione, ma per una PMI con flussi infragruppo stabili può essere un investimento in tranquillità.
Errori ricorrenti
- Prezzi “a occhio” tra società collegate, senza alcuna giustificazione.
- Management fee forfettarie senza prova del servizio effettivamente reso.
- Finanziamenti infragruppo a tassi non di mercato.
- Contratti mancanti: senza carta, la ricostruzione la fa il fisco a suo favore.
Come lo affrontiamo
In SIH ONE mappiamo le transazioni infragruppo, definiamo il metodo appropriato per ciascuna, costruiamo la documentazione a supporto e, dove conviene, negoziamo un ruling per bloccare in anticipo il trattamento. L’obiettivo è che ogni prezzo interno regga a un controllo su entrambi i lati del confine.
Hai operazioni tra la tua società svizzera e l’estero? Mettiamo in regola i prezzi infragruppo.