Diritto & governance

Cessione del contratto e del credito

SIH ONE — Desk Legal · 12 maggio 2025

Trasferire ad altri un rapporto contrattuale o un semplice credito è un’operazione quotidiana nella vita delle imprese: si cede un credito per finanziarsi, si trasferisce un contratto di locazione insieme a un ramo d’azienda, si girano portafogli clienti in un’acquisizione. Dietro l’apparente semplicità si nascondono però due istituti giuridici diversi, con requisiti e conseguenze distinti. Confonderli è una delle cause più frequenti di trasferimenti inefficaci. Vediamo la differenza tra cessione del credito e cessione del contratto secondo il diritto svizzero.

Cedere un credito o cedere un contratto

La distinzione di fondo è netta:

  • la cessione del credito trasferisce un singolo diritto — la pretesa a ricevere una prestazione, tipicamente il pagamento di una somma — da un creditore (cedente) a un nuovo creditore (cessionario);
  • la cessione del contratto trasferisce l’intera posizione contrattuale, cioè il complesso di diritti e obblighi che una parte ha in un rapporto: chi subentra diventa parte del contratto al posto del cedente.

La differenza pratica è enorme. Nel primo caso si sposta solo un credito; nel secondo si sposta un intero rapporto, con tutte le prestazioni ancora da eseguire.

La cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dal Codice delle obbligazioni ed è caratterizzata da una regola importante: non richiede il consenso del debitore. Il creditore può cedere il proprio credito a un terzo senza chiedere il permesso a chi deve pagare, salvo che la cessione sia esclusa dalla legge, dall’accordo tra le parti (patto di incedibilità) o dalla natura del rapporto.

I requisiti essenziali sono:

  • forma scritta: la cessione del credito è valida solo se fatta per iscritto. È un requisito di validità, non una semplice raccomandazione;
  • determinatezza del credito ceduto o quantomeno la sua determinabilità.

Il consenso del debitore non serve, ma la notifica sì, sul piano pratico: finché il debitore non è informato della cessione, paga liberamente al vecchio creditore e si libera. Chi acquista un credito ha quindi tutto l’interesse a notificare subito il trasferimento.

Il credito passa al cessionario con i suoi accessori — interessi maturati, garanzie, diritti di pegno — ma il debitore conserva verso il nuovo creditore le eccezioni che poteva opporre al cedente al momento in cui ha avuto notizia della cessione.

Le garanzie del cedente

Chi cede un credito a titolo oneroso risponde, salvo patto contrario, dell’esistenza del credito al momento della cessione (garanzia di verità), ma non della solvibilità del debitore (garanzia di bontà), a meno che non l’abbia espressamente promessa. In altre parole, il cedente garantisce che il credito esiste, non che sarà effettivamente incassato. Chi acquista portafogli di crediti deve tenerne conto nel prezzo e nelle clausole.

La cessione del contratto

Trasferire l’intera posizione contrattuale è più complesso, perché insieme ai diritti si spostano anche gli obblighi. E qui la logica si rovescia: poiché l’operazione comprende un accollo di debiti verso l’altra parte, la cessione del contratto richiede, di regola, il consenso del contraente ceduto. Nessuno può vedersi sostituire il proprio debitore senza dire la sua, perché la solvibilità e l’affidabilità della controparte contano.

Il consenso può essere:

  • preventivo, se il contratto originario prevede già la possibilità di cederlo e la controparte lo ha accettato in anticipo;
  • successivo, prestato al momento del trasferimento.

Sul piano tecnico, la cessione del contratto si scompone in una cessione dei crediti e in un accollo dei debiti, ma va trattata in modo unitario per non lasciare “orfana” una parte del rapporto. È l’operazione tipica dei trasferimenti d’azienda, dove contratti di locazione, fornitura e servizi devono passare all’acquirente insieme al business.

Gli errori da evitare

I trasferimenti che non reggono nascono quasi sempre dagli stessi difetti: mancanza della forma scritta nella cessione del credito, patti di incedibilità ignorati, assenza del consenso della controparte nella cessione del contratto, mancata notifica al debitore, garanzie non regolate. Prima di trasferire un credito o un rapporto conviene verificare il testo del contratto originario, che può contenere limiti o condizioni.

Come lavoriamo in SIH ONE

Strutturiamo cessioni di crediti e di contratti nell’ambito di finanziamenti, ristrutturazioni e trasferimenti d’azienda, curando forma, notifiche, consensi e clausole di garanzia. Verifichiamo i patti di incedibilità e coordiniamo i profili civilistici con quelli fiscali dell’operazione.

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