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Cessione dei diritti d'autore: come funziona

SIH ONE — Desk Legal · 03 aprile 2025

Chi commissiona un logo, un software, un testo o un video parte spesso da un equivoco: “l’ho pagato, quindi è mio”. In materia di diritto d’autore non è così automatico. In Svizzera il diritto nasce in capo a chi crea l’opera, e il committente ottiene solo ciò che il contratto gli trasferisce espressamente. Capire come funziona la cessione evita di ritrovarsi a usare contenuti su cui, formalmente, non si hanno tutti i diritti. Vediamo il meccanismo in modo concreto.

Chi è titolare del diritto d’autore

Il perno è la Legge sul diritto d’autore (LDA). Il diritto sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera, senza bisogno di registrazione o deposito. Titolare è sempre la persona fisica che ha creato l’opera: il grafico, lo sviluppatore, il fotografo, l’autore del testo.

Questo ha una conseguenza pratica importante. Se un’azienda commissiona un lavoro a un freelance esterno, il diritto d’autore non passa automaticamente all’azienda per il solo fatto del pagamento. Serve un accordo che regoli il trasferimento dei diritti.

Cosa si può cedere e cosa no

Il diritto d’autore si compone di due anime, e solo una è trasferibile.

  • I diritti patrimoniali (di utilizzazione economica): riproduzione, diffusione, messa a disposizione, modifica, distribuzione. Questi si possono cedere o dare in licenza.
  • I diritti morali: il diritto alla paternità dell’opera, cioè a essere riconosciuto come autore, e il diritto all’integrità dell’opera. Questi restano legati alla persona dell’autore e non sono cedibili nel loro nucleo essenziale.

In pratica: si può acquisire il pieno diritto di sfruttare economicamente un’opera, ma l’autore conserva il legame personale con la propria creazione. Per questo un contratto ben fatto disciplina espressamente anche l’eventuale rinuncia a far valere la menzione del nome, nei limiti ammessi.

Cessione o licenza: due strade diverse

Non esiste solo il trasferimento totale. Le opzioni principali sono due.

La cessione

Con la cessione l’autore trasferisce i diritti patrimoniali (o parte di essi) a un altro soggetto, che ne diventa titolare. È la soluzione tipica quando il committente vuole controllo pieno e definitivo, ad esempio sul proprio marchio o sul software gestionale sviluppato su misura.

La licenza

Con la licenza l’autore resta titolare ma autorizza altri a usare l’opera entro limiti definiti. La licenza può essere:

  • esclusiva o non esclusiva;
  • limitata nel tempo, nel territorio o nelle modalità d’uso;
  • gratuita o a fronte di un compenso (royalties o forfait).

La scelta dipende dall’obiettivo: chi vuole appropriarsi stabilmente di un asset punta alla cessione; chi concede l’uso mantenendo il controllo preferisce la licenza.

Il contratto: dove si gioca tutto

Poiché il trasferimento non è automatico, il contratto è l’unico strumento che determina chi può fare cosa. Un accordo solido dovrebbe precisare almeno:

  • quali diritti vengono trasferiti (tutti i diritti patrimoniali o solo alcuni);
  • se il trasferimento è esclusivo o meno;
  • l’estensione temporale e territoriale;
  • il diritto di modificare l’opera e di crearne elaborazioni;
  • il diritto di cedere a terzi i diritti acquisiti;
  • il trattamento delle opere future e delle versioni successive;
  • il compenso e le sue modalità.

Attenzione a una regola di interpretazione prudente: in caso di dubbio, si tende a ritenere che l’autore abbia ceduto solo i diritti strettamente necessari allo scopo del contratto. Il silenzio, quindi, non gioca a favore del committente. Meglio essere espliciti.

Le opere create dai dipendenti

Il caso del lavoratore dipendente merita un’attenzione particolare. Un regime specifico esiste per i programmi per computer: i diritti sui software creati dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni e conformemente ai suoi obblighi contrattuali spettano, di regola, al datore di lavoro.

Per le altre categorie di opere (testi, grafica, materiale creativo) questa regola automatica non è altrettanto ampia. Per evitare incertezze, è prassi sana inserire nel contratto di lavoro una clausola che disciplini espressamente la titolarità dei diritti sulle opere create in ambito professionale.

Gli errori più comuni

Chi gestisce contenuti e creatività aziendali dovrebbe evitare alcune trappole ricorrenti:

  • pensare che la fattura pagata equivalga al trasferimento dei diritti;
  • non regolare per iscritto il rapporto con freelance e agenzie;
  • dimenticare il diritto di modifica, ritrovandosi a non poter aggiornare il proprio logo o sito;
  • trascurare la titolarità delle opere prodotte internamente.

Il nostro approccio

In SIH ONE aiutiamo le aziende a proteggere gli asset immateriali che spesso valgono quanto quelli fisici: marchi, contenuti, software. Analizziamo i rapporti con creativi e fornitori, impostiamo clausole di cessione e licenza chiare e verifichiamo che ciò che l’azienda usa ogni giorno sia effettivamente coperto dai diritti giusti.

Vuoi mettere ordine nei diritti d’autore della tua attività? Parliamone con il nostro desk legale.

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