Eredità internazionale: legge applicabile e imposte
Un cittadino italiano domiciliato in Svizzera, con un immobile in Toscana e un conto in Ticino. Un cittadino svizzero che vive all’estero e lascia eredi in due Paesi. Situazioni sempre più comuni, e sempre più rischiose se affrontate senza pianificazione. Nella successione internazionale due domande decidono tutto: quale legge regola la successione e dove e quanto si paga di imposta. Sono due piani distinti, che seguono regole diverse: confonderli è l’errore che costa di più.
Primo piano: quale legge si applica
La successione — chi eredita, in quali quote, quali sono i diritti degli eredi riservatari — è regolata dal diritto civile. Qui il criterio guida in Svizzera è il domicilio del defunto.
- Chi muore con ultimo domicilio in Svizzera è di regola sottoposto al diritto successorio svizzero, che si applica all’intero patrimonio.
- Il diritto svizzero prevede quote di legittima a favore di discendenti e coniuge: la revisione del diritto successorio, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha ridotto la legittima dei discendenti e ampliato la parte di cui si può disporre liberamente, dando più margine di pianificazione.
Sul fronte europeo esiste il Regolamento UE sulle successioni (n. 650/2012), che per i Paesi UE àncora la legge applicabile alla residenza abituale del defunto. La Svizzera non è vincolata dal Regolamento, ma i suoi effetti si intrecciano con le situazioni transfrontaliere: un domicilio svizzero e beni in UE possono coinvolgere più ordinamenti contemporaneamente.
La professio iuris: scegliere la propria legge nazionale
Uno strumento chiave è la professio iuris: la possibilità, per chi ha una cittadinanza straniera, di scegliere che alla propria successione si applichi la legge del proprio Stato di origine anziché quella del domicilio. Un cittadino italiano domiciliato in Svizzera può, entro certi limiti, disporre che la sua successione sia regolata dal diritto italiano.
Perché conta:
- Le regole su legittima ed eredi variano sensibilmente tra ordinamenti.
- La scelta va espressa in modo chiaro nel testamento o nel contratto successorio; non si presume.
- È una decisione strategica, non formale: cambia chi eredita e quanto.
Secondo piano: le imposte di successione
Qui cambia tutto, perché il criterio è diverso e la competenza è cantonale, non federale. In Svizzera non esiste un’imposta federale di successione: la materia è dei Cantoni, e le differenze sono enormi.
- Quasi tutti i Cantoni esentano coniuge e discendenti diretti; per gli altri eredi le aliquote crescono con il grado di parentela e l’importo.
- La competenza dipende in genere dal domicilio del defunto per il patrimonio mobiliare, e dal luogo dell’immobile per quello immobiliare.
Il punto critico: la legge che regola la successione e lo Stato che tassa non coincidono necessariamente. Un immobile all’estero può essere tassato dove si trova, indipendentemente dalla legge successoria applicata al resto.
Il rischio concreto: la doppia imposizione
Con beni in più Paesi, lo stesso patrimonio può essere raggiunto da più fischi. Gli strumenti per attenuarlo:
- Le convenzioni contro la doppia imposizione in materia di successioni, che la Svizzera ha concluso con alcuni Stati (non con tutti). Dove mancano, il rischio di sovrapposizione è reale.
- Il criterio generale per gli immobili, tassati di norma nello Stato in cui si trovano.
- La pianificazione preventiva della struttura di detenzione dei beni esteri.
Senza analisi anticipata, gli eredi possono trovarsi a pagare due volte o a gestire procedure parallele in giurisdizioni diverse.
Cosa fare, in pratica
- Mappare il patrimonio per Paese e per tipo di bene: mobiliare, immobiliare, partecipazioni.
- Definire il domicilio in modo chiaro e coerente: è il fulcro sia della legge sia, spesso, dell’imposta.
- Valutare la professio iuris se si ha una cittadinanza straniera.
- Redigere un testamento o contratto successorio coordinato tra gli ordinamenti coinvolti, evitando disposizioni che confliggono tra un Paese e l’altro.
- Verificare l’esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione con i Paesi interessati.
In sintesi
- Legge applicabile (domicilio) e imposte (competenza cantonale) sono due piani distinti.
- Con ultimo domicilio in Svizzera si applica di regola il diritto successorio svizzero.
- La revisione del 2023 ha ridotto le legittime e ampliato la quota disponibile.
- La professio iuris permette a uno straniero di scegliere la legge del proprio Paese.
- Non c’è imposta federale di successione: contano i Cantoni, con ampie esenzioni per coniuge e figli.
- La doppia imposizione è il rischio principale: si previene, non si rimedia.
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