Diritto & governance

Fallimento e insolvenza: la procedura in sintesi

SIH ONE — Desk Legal · 12 agosto 2025

Il fallimento è la procedura con cui il patrimonio di un debitore insolvente viene liquidato collettivamente a favore di tutti i creditori. In Svizzera è disciplinato dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e riguarda tipicamente le imprese iscritte al registro di commercio: SA, Sagl e ditte commerciali. Per chi amministra una società, conoscere i segnali dell’insolvenza e gli obblighi che ne derivano non è teoria: agire tardi espone a responsabilità personale. Vediamo la procedura in sintesi.

Insolvenza, eccedenza di debiti e allarme

Occorre distinguere due situazioni. L’illiquidità è l’incapacità di far fronte ai pagamenti alla scadenza. L’eccedenza di debiti (Überschuldung) è invece la situazione in cui i debiti superano gli attivi, valutati sia a valori di continuazione sia a valori di liquidazione. Il diritto della SA impone al consiglio di amministrazione un dovere di vigilanza:

  • in caso di rischio di insolvenza, il consiglio deve agire con la dovuta sollecitudine per garantire la solvibilità;
  • in caso di perdita di capitale, deve adottare misure di risanamento;
  • in caso di fondato timore di eccedenza di debiti, deve allestire bilanci intermedi a valori di continuazione e di liquidazione e, se confermata, avvisare il giudice.

L’avviso al giudice non è facoltativo: ritardarlo è una delle fonti più frequenti di responsabilità personale degli amministratori verso società, azionisti e creditori.

Come si apre il fallimento

Il fallimento può essere dichiarato dal giudice in diverse situazioni:

  • al termine di un’esecuzione in via di fallimento, quando alla comminatoria non segue il pagamento;
  • su dichiarazione di insolvenza del debitore stesso;
  • su avviso di eccedenza di debiti da parte del consiglio di amministrazione o dell’ufficio di revisione;
  • nei casi di fallimento senza preventiva esecuzione previsti dalla legge (ad esempio sospensione dei pagamenti).

Con la sentenza di fallimento il debitore perde la facoltà di disporre del proprio patrimonio, che passa alla massa fallimentare gestita dall’amministrazione del fallimento.

Lo svolgimento della procedura

Aperto il fallimento, l’ufficio procede alla formazione dell’inventario dei beni e all’appello ai creditori, che devono insinuare i loro crediti entro il termine fissato. L’amministrazione verifica le pretese e forma la graduatoria (Kollokationsplan), che stabilisce quali crediti sono ammessi e in quale ordine saranno soddisfatti. La procedura può svolgersi in forma ordinaria o sommaria, quando gli attivi sono modesti. Se non vi sono attivi sufficienti nemmeno a coprire le spese, la procedura viene sospesa per mancanza di attivi e, salvo anticipo dei costi, la società viene infine cancellata dal registro di commercio.

L’ordine di soddisfazione dei creditori

I creditori non sono tutti sullo stesso piano. La LEF prevede:

  • i creditori garantiti da pegno, soddisfatti sul ricavato del bene gravato;
  • i creditori chirografari suddivisi in classi: la prima comprende in particolare determinati crediti dei lavoratori; la seconda alcuni crediti di enti sociali e assimilati; la terza tutti gli altri crediti;
  • il riparto avviene per classi: si passa alla successiva solo dopo aver soddisfatto integralmente la precedente.

Chi non viene soddisfatto riceve un attestato di carenza beni, che documenta la parte di credito rimasta scoperta.

Le alternative al fallimento

Il fallimento non è l’unica via. Un’impresa in difficoltà ma ancora risanabile può ricorrere al concordato (moratoria concordataria): sotto la vigilanza di un commissario, la società ottiene una sospensione delle esecuzioni e negozia con i creditori un piano di risanamento o una liquidazione ordinata. È uno strumento che può salvare l’attività o comunque massimizzare il recupero, ma va attivato prima che la situazione diventi irreversibile. Anche qui, il fattore tempo è decisivo.

Il nodo della responsabilità degli amministratori

Il messaggio pratico per chi amministra: la soglia critica non è il fallimento, è il momento in cui si sarebbe dovuto reagire. Bilanci intermedi tempestivi, misure di risanamento documentate e, se necessario, avviso al giudice sono ciò che distingue un amministratore diligente da uno esposto personalmente. La documentazione delle decisioni prese, e di quando sono state prese, è la miglior difesa.

Come lavoriamo in SIH ONE

Affianchiamo amministratori e soci nelle fasi di tensione finanziaria: allestimento dei bilanci intermedi, valutazione dell’eccedenza di debiti, misure di risanamento e, quando serve, gestione dell’avviso al giudice o del concordato. Lavoriamo per proteggere il valore residuo dell’impresa e limitare l’esposizione personale.

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