Diritto & governance

La responsabilità da prodotto in Svizzera

SIH ONE — Desk Legal · 14 agosto 2025

Chi mette in circolazione un prodotto in Svizzera risponde dei danni che quel prodotto causa se è difettoso. È una responsabilità oggettiva, disciplinata dalla Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRProd), allineata alla direttiva europea in materia. “Oggettiva” significa che non serve dimostrare una colpa del produttore: basta il difetto, il danno e il nesso causale. Per un’impresa che produce, importa o distribuisce beni si tratta di un rischio concreto, che va conosciuto e gestito prima che si materializzi.

Chi è considerato “produttore”

La legge estende la nozione di produttore ben oltre il fabbricante finale. Rispondono in solido:

  • il fabbricante del prodotto finito o di una sua parte, e chi produce la materia prima;
  • chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome o marchio sul prodotto;
  • l’importatore che introduce il prodotto nel mercato svizzero nell’ambito della sua attività commerciale;
  • in via sussidiaria, il fornitore, quando non è possibile identificare il produttore o l’importatore e non lo indica entro un termine ragionevole.

Questa catena è importante: un distributore che appone il proprio marchio su un bene di terzi diventa a tutti gli effetti responsabile come produttore.

Quando un prodotto è “difettoso”

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze: la presentazione del prodotto, l’uso al quale è ragionevolmente destinato e il momento in cui è stato messo in circolazione. Non si tratta della qualità o dell’idoneità all’uso (quelle attengono alla garanzia contrattuale), ma della sicurezza. Un prodotto più recente e più sicuro non rende automaticamente difettoso quello precedente: il metro è l’aspettativa legittima di sicurezza al momento dell’immissione sul mercato.

Quali danni sono risarcibili

La LRProd copre:

  • i danni derivanti da morte o lesioni personali;
  • i danni a cose diverse dal prodotto difettoso, purché la cosa sia normalmente destinata all’uso o consumo privato e sia stata usata dal danneggiato prevalentemente a fini privati. Per questi danni materiali è prevista una franchigia (una soglia di 900 CHF), sotto la quale il danno non è indennizzato secondo questa legge.

Il danno al prodotto difettoso in sé non rientra nella LRProd: si recupera semmai per via contrattuale, tramite la garanzia. I danni puramente economici seguono altre regole.

Le cause di esclusione

Il produttore non risponde se prova, tra l’altro, che:

  • non aveva messo in circolazione il prodotto;
  • il difetto non esisteva al momento dell’immissione sul mercato;
  • il prodotto non è stato fabbricato per la vendita o per un’altra forma di distribuzione a scopo economico;
  • il difetto è dovuto alla conformità a norme imperative emanate dai poteri pubblici;
  • lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione non permetteva di scoprire il difetto (il cosiddetto rischio di sviluppo).

Sono esimenti che il produttore deve provare: l’onere è su di lui, non sul danneggiato.

I termini: prescrizione e decadenza

Due orologi corrono in parallelo. La pretesa si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore. Esiste inoltre un termine di decadenza di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto specifico: trascorso quel periodo, il diritto si estingue in ogni caso. Le imprese devono tenerne conto nella conservazione della documentazione tecnica e di tracciabilità.

Come le imprese riducono il rischio

La responsabilità da prodotto non si esclude per contratto verso i danneggiati, ma si governa:

  • documentazione tecnica, controlli di qualità e tracciabilità dei lotti;
  • istruzioni d’uso e avvertenze chiare, che incidono sulla “sicurezza legittimamente attesa”;
  • procedure di richiamo e gestione dei reclami;
  • una assicurazione di responsabilità civile prodotti adeguata al mercato e ai volumi;
  • regolazione contrattuale della rivalsa lungo la catena di fornitura.

Come lavoriamo in SIH ONE

Aiutiamo produttori, importatori e distributori a mappare la propria esposizione lungo la catena, a impostare avvertenze, documentazione e clausole di rivalsa e a coordinare la copertura assicurativa. L’obiettivo è trasformare un rischio latente in un rischio misurato e presidiato.

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