Assumere un apprendista in Svizzera
Il sistema di formazione duale è uno dei punti di forza dell’economia svizzera: l’apprendista impara in azienda tre o quattro giorni la settimana e frequenta la scuola professionale nei restanti. Per il datore è un investimento sul futuro, ma anche un rapporto regolato in modo specifico dalla Legge sulla formazione professionale (LFPr) e dal Codice delle obbligazioni. Ecco cosa serve per assumere il primo apprendista in regola.
L’autorizzazione a formare
Non basta avere un posto libero: l’azienda deve essere autorizzata a formare apprendisti. L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone e presuppone che in azienda operi un formatore con qualifica adeguata (esperienza professionale nel campo e, di regola, un corso per formatori). Il rilascio verifica che l’impresa offra un ambiente idoneo a coprire tutti gli obiettivi di formazione del mestiere.
Il contratto di tirocinio
Il rapporto si basa su un contratto di tirocinio scritto, redatto sul modulo ufficiale e approvato dall’autorità cantonale. Deve indicare almeno:
- la professione e la durata della formazione;
- il tempo di prova (da 1 a 3 mesi);
- l’orario di lavoro e le vacanze;
- il salario per ciascun anno di apprendistato.
Il contratto va firmato anche dal rappresentante legale se l’apprendista è minorenne. Senza approvazione cantonale, il contratto non è valido come tirocinio.
Salario, orario e protezione dei giovani
Il salario dell’apprendista non è fissato in modo uniforme dalla legge: dipende dal mestiere, dal Cantone e dall’anno di formazione, con importi indicativi definiti dalle associazioni di settore o dai CCL. Cresce di anno in anno.
Poiché molti apprendisti sono minorenni, valgono le regole rafforzate a protezione dei giovani lavoratori:
- vacanze minime più ampie: almeno 5 settimane fino ai 20 anni compiuti;
- limiti al lavoro notturno e domenicale;
- divieto di lavori pericolosi salvo deroghe specifiche del mestiere;
- rispetto della durata massima del lavoro, che include il tempo a scuola professionale.
Le assicurazioni sociali
L’apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti sul piano dei contributi:
- AVS/AI/IPG e ALV sono dovute (i contributi AVS scattano dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni);
- l’assicurazione infortuni LAINF è obbligatoria;
- per la LPP, l’obbligo scatta solo se il salario supera la soglia d’entrata annua: spesso gli apprendisti più giovani restano sotto e non sono ancora assoggettati alla previdenza professionale.
Come per ogni dipendente, il datore trattiene la quota dell’apprendista e versa il tutto alle casse.
Gli obblighi formativi del datore
Assumere un apprendista non è solo pagare un salario ridotto: è un impegno a formare. Il datore deve:
- garantire che l’apprendista raggiunga tutti gli obiettivi del piano di formazione;
- concedere il tempo per la scuola professionale e i corsi interaziendali senza decurtazioni;
- tenere un rapporto di formazione e seguirne i progressi;
- non impiegare l’apprendista in mansioni estranee al mestiere.
Gli errori che costano
- Formare senza autorizzazione cantonale o senza un formatore qualificato.
- Usare il modulo sbagliato o non far approvare il contratto dall’autorità.
- Trattare l’apprendista come manodopera a basso costo, trascurando gli obiettivi formativi: è motivo di intervento dell’autorità.
- Dimenticare le vacanze rafforzate e i limiti per i minorenni.
- Sbagliare l’assoggettamento LPP o LAINF nel conteggio salari.
Un investimento, non solo un costo
L’apprendistato costa tempo e struttura, ma forma dall’interno persone già inserite nella cultura aziendale, spesso a costi complessivi contenuti. Va però impostato con rigore fin dal contratto: un rapporto formativo mal gestito si traduce in contenziosi e nella revoca dell’autorizzazione.
Come ti aiutiamo
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