Clausola di non concorrenza nel contratto di lavoro: cosa è lecito
Il divieto di concorrenza (clausola di non concorrenza) è frequente nei contratti di lavoro svizzeri, ma non è mai “illimitato”. Vediamo cosa è davvero lecito.
Quando la clausola è valida
Secondo il Codice delle obbligazioni, il divieto di concorrenza è valido solo se:
- è pattuito per iscritto;
- il dipendente è maggiorenne;
- il rapporto dà accesso a clientela o a segreti di fabbricazione o d’affari;
- e l’uso di tali conoscenze potrebbe causare al datore un danno sensibile.
Se manca l’accesso a clientela o segreti, la clausola non ha effetto: non basta inserirla nel contratto.
I tre limiti: tempo, luogo, oggetto
Anche quando è valida, la clausola deve essere limitata:
- Tempo: di regola non oltre tre anni, salvo circostanze particolari.
- Luogo: circoscritta all’area geografica realmente rilevante.
- Oggetto: riferita al tipo di attività concorrente, non a “tutto”.
Una clausola troppo ampia può essere ridotta dal giudice a una misura equa.
Quando decade
Il divieto cessa se il datore non ha più un interesse reale a mantenerlo, oppure se il rapporto termina per una causa imputabile al datore (o senza motivo imputabile al dipendente). In altre parole: chi licenzia senza colpa del dipendente spesso perde la protezione.
Penale e risarcimento
Il contratto può prevedere una penale per la violazione. Salvo patto diverso, il dipendente che paga la penale si libera dal divieto; il datore può però pretendere anche il risarcimento del danno ulteriore o, se pattuito, la cessazione della condotta.
Il consiglio pratico
Per il datore: una clausola calibrata e difendibile vale più di una tanto ampia quanto inefficace. Per il dipendente: leggere bene limiti e durata prima di firmare, e verificare le conseguenze in caso di dimissioni o licenziamento.
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