Disdetta del rapporto di lavoro: motivi e termini
In Svizzera vige la libertà di disdetta: entrambe le parti possono porre fine a un contratto a tempo indeterminato senza dover indicare un motivo. Ma libertà non significa arbitrio: termini, periodi di protezione e limiti all’abuso disciplinano il modo in cui la disdetta produce effetto. Vediamo le regole del Codice delle obbligazioni (CO).
Contratto a termine e a tempo indeterminato
- Il contratto a tempo determinato cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di disdetta.
- Il contratto a tempo indeterminato richiede una disdetta per terminare, nel rispetto dei termini legali o contrattuali.
Se un contratto a termine viene tacitamente continuato dopo la scadenza, si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato.
I termini di disdetta ordinari
Salvo diversa pattuizione (scritta) o CCL, i termini legali sono:
- durante il periodo di prova: 7 giorni;
- nel primo anno di servizio: 1 mese, per la fine di un mese;
- dal secondo al nono anno: 2 mesi, per la fine di un mese;
- dal decimo anno in poi: 3 mesi, per la fine di un mese.
Le parti possono modificare questi termini per iscritto, ma non possono essere diversi per le due parti e, di regola, non inferiori a un mese dopo il periodo di prova (salvo eccezioni previste dalla legge nel primo anno tramite CCL).
I periodi di protezione (disdetta in tempo inopportuno)
Il datore non può validamente disdire il contratto in determinati periodi di protezione, tra cui:
- durante malattia o infortunio senza colpa del dipendente, per un periodo che cresce con l’anzianità (indicativamente 30 giorni nel primo anno, 90 dal secondo al quinto, 180 dal sesto);
- durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto;
- durante il servizio militare, di protezione civile o civile obbligatorio (e nelle settimane immediatamente prima e dopo, a certe condizioni).
Una disdetta data in questi periodi è nulla. Se invece il periodo di protezione inizia dopo una disdetta valida, il termine di preavviso si sospende e riprende al termine dell’impedimento.
La disdetta abusiva
Anche senza obbligo di motivazione, una disdetta può essere abusiva se data, ad esempio:
- per una qualità personale del dipendente (età, origine, orientamento), salvo che sia legata al rapporto;
- perché il dipendente esercita un diritto costituzionale o fa valere in buona fede pretese derivanti dal contratto;
- per impedire la nascita di pretese del dipendente (ad esempio prestazioni di previdenza);
- come rappresaglia per una denuncia legittima.
La disdetta abusiva resta valida (il rapporto finisce), ma dà diritto a un’indennità fino a un massimo di sei mesi di salario, fissata dal giudice. Chi ritiene la disdetta abusiva deve opporsi per iscritto entro la fine del termine di disdetta e agire in giudizio nei termini di legge.
La disdetta immediata (in tronco)
Per motivi gravi, ciascuna parte può recedere con effetto immediato, senza rispettare i termini. È il caso della grave violazione della fiducia (furto, gravi insubordinazioni, concorrenza sleale). La soglia è alta: solo circostanze che rendono inesigibile la continuazione del rapporto la giustificano.
- Se la disdetta immediata è giustificata, il rapporto cessa subito.
- Se è ingiustificata, il dipendente ha diritto a quanto avrebbe percepito rispettando il termine ordinario, più un’eventuale indennità fino a sei mesi di salario.
Forma e prova
La disdetta non richiede in generale una forma scritta, ma è fortemente consigliata (raccomandata) per provare data e ricezione. Su richiesta, la parte che disdice deve comunicare per iscritto i motivi. Conta il momento in cui la disdetta giunge al destinatario.
Come ti aiutiamo
La divisione People di SIH ONE gestisce disdette, calcolo dei termini e periodi di protezione, riducendo il rischio di nullità e contenziosi. Gestiamo insieme la fine del rapporto.