Lavoro interinale e prestito di personale
Quando un’impresa ha bisogno di manodopera senza assumere direttamente, in Svizzera esistono due strade regolate: il lavoro interinale (temporaneo, tramite agenzia) e il prestito di personale tra aziende. Non sono la stessa cosa e non hanno le stesse regole. Chi presta lavoratori a titolo professionale ha bisogno di un’autorizzazione; chi li impiega deve sapere di quali obblighi risponde. Ecco come funziona.
La struttura a tre parti
Nel collocamento di personale il rapporto non è più bilaterale. Ci sono tre soggetti:
- il prestatore (l’agenzia o l’azienda che fornisce il lavoratore);
- il lavoratore, che ha un contratto con il prestatore;
- l’impresa acquisitrice, presso cui il lavoratore presta servizio.
Il punto chiave è che il datore di lavoro formale resta il prestatore: è lui che paga il salario, versa i contributi sociali e assume gli obblighi contrattuali. L’impresa acquisitrice esercita però il potere di direzione sul lavoro quotidiano. Questa separazione tra datore formale e chi impartisce le istruzioni è ciò che distingue il collocamento da un normale appalto d’opera.
Interinale, prestito occasionale e appalto
Vale la pena distinguere tre situazioni:
- Lavoro interinale (temporaneo): l’agenzia assume il lavoratore proprio per cederlo a terzi, spesso per missioni brevi. È l’attività tipica delle agenzie di somministrazione.
- Prestito di personale occasionale: un’azienda cede temporaneamente un proprio dipendente a un’altra, senza farne un mestiere.
- Appalto d’opera / mandato: qui non c’è prestito di personale, perché il fornitore mantiene la direzione sui propri lavoratori e risponde di un risultato. La qualificazione dipende dalla sostanza, non dal nome del contratto.
Confondere un prestito di personale con un appalto è rischioso: se di fatto stai cedendo manodopera sotto direzione altrui, si applicano le regole del collocamento anche se il contratto dice “appalto”.
L’obbligo di autorizzazione
Chi fornisce personale a prestito a titolo professionale necessita di un’autorizzazione dell’autorità competente. Per l’attività transfrontaliera (prestito dall’estero) i requisiti sono più stringenti e in certi casi determinate forme non sono ammesse. Il prestito occasionale e non professionale tra imprese può invece non richiedere autorizzazione, ma la linea va valutata con attenzione.
L’autorizzazione tutela il lavoratore: garantisce che dietro l’agenzia ci sia una struttura solida, con garanzie finanziarie a copertura dei salari.
Il CCL del personale a prestito e le condizioni
Il collocamento è soggetto a regole precise sulle condizioni di lavoro. In particolare, per il settore esiste un contratto collettivo di riferimento e, soprattutto, vale il principio che al lavoratore prestato vanno riconosciute condizioni salariali e di lavoro almeno pari a quelle usuali nell’azienda acquisitrice e nel ramo, in particolare quando in quel settore si applica un CCL. Non si può usare il prestito per aggirare i minimi di un contratto collettivo.
Chi risponde di che cosa
- Salario e contributi sociali (AVS/AI/IPG, ALV, LPP, LAINF): a carico del prestatore, datore formale.
- Sicurezza sul lavoro e istruzioni operative: l’impresa acquisitrice deve garantire condizioni sicure sul posto, perché dirige l’attività.
- Rispetto dei minimi salariali e del CCL applicabile: responsabilità condivisa, da verificare prima dell’inizio della missione.
Gli errori che costano
- Prestare personale senza autorizzazione quando l’attività è professionale.
- Etichettare come appalto un rapporto che è di fatto prestito di manodopera.
- Ignorare il CCL del settore in cui il lavoratore viene impiegato.
- Trascurare la sicurezza: l’infortunio del lavoratore prestato coinvolge anche l’acquisitrice.
Come ti aiutiamo
La divisione People di SIH ONE aiuta a inquadrare correttamente i rapporti di prestito e interinale: qualificazione del contratto, verifica dell’obbligo di autorizzazione, condizioni salariali e ripartizione delle responsabilità tra le parti. Parla con il nostro Desk People.