Il calcolo delle vacanze e del saldo
Le vacanze sembrano una voce semplice, finché non arriva la fine dell’anno o la disdetta di un contratto e bisogna calcolare il saldo residuo. È uno dei punti dove i conteggi salariali sbagliano più spesso. Ecco come funziona in Svizzera, secondo il Codice delle obbligazioni (CO).
Il minimo legale
Il CO garantisce a ogni lavoratore un diritto minimo annuo alle vacanze:
- almeno 4 settimane per tutti i collaboratori;
- almeno 5 settimane per i giovani fino al compimento dei 20 anni.
Un contratto individuale o un CCL possono prevedere di più, mai di meno. Le settimane si contano in giorni lavorativi: quattro settimane corrispondono in genere a 20 giorni per chi lavora cinque giorni la settimana, 24 per chi ne lavora sei.
La maturazione pro rata
Il diritto alle vacanze matura progressivamente durante l’anno, in proporzione al tempo lavorato. Chi entra o esce a metà anno ha quindi un diritto pro rata temporis. La regola pratica: per ogni mese intero di lavoro matura un dodicesimo del diritto annuo.
Per un dipendente con 4 settimane (20 giorni) all’anno, ogni mese matura circa 1,67 giorni di vacanza. Su questo si costruisce il saldo alla fine del rapporto.
Il salario durante le vacanze
Durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario pieno, come se lavorasse. Per chi ha un salario fisso mensile è automatico: il pagamento continua durante le ferie. Vanno però considerate anche le componenti regolari e non occasionali (ad esempio provvigioni ricorrenti), che concorrono al salario di riferimento.
Per i lavoratori a ore o su chiamata, con impiego irregolare, è ammesso indicare l’indennità vacanze come supplemento percentuale sul salario orario: circa 8,33% per 4 settimane e 10,64% per 5 settimane. In questo caso il supplemento deve risultare espressamente dal contratto e dal cedolino, altrimenti resta dovuto oltre al salario.
Quando le vacanze si possono ridurre
Il diritto può essere ridotto in caso di assenze prolungate nel corso dell’anno:
- per impedimento per colpa del lavoratore, la riduzione è possibile fin dal primo mese completo di assenza;
- per impedimento senza colpa (malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare), la legge concede un mese di franchigia: nessuna riduzione se l’assenza totale non supera un mese; oltre, si può ridurre di un dodicesimo per ogni mese pieno di assenza ulteriore.
Le regole sono tecniche: applicate male, generano contestazioni.
Il divieto di monetizzare (in costanza di rapporto)
Finché il rapporto è in corso, le vacanze vanno godute, non pagate in denaro: servono al riposo. La compensazione in contanti è possibile solo alla fine del rapporto, per i giorni non goduti. È inoltre il datore a stabilire il momento delle vacanze, tenendo conto dei desideri del collaboratore, con almeno due settimane consecutive all’anno di regola garantite.
Il saldo alla fine del rapporto
Alla cessazione si fa il conteggio finale:
- si calcola il diritto maturato pro rata fino all’ultimo giorno;
- si sottraggono le vacanze già godute;
- se il saldo è positivo, i giorni residui vanno pagati (o goduti durante il termine di disdetta);
- se il saldo è negativo (ferie godute in anticipo), di regola l’eccedenza si compensa, salvo eccezioni.
Durante il termine di disdetta, il datore può imporre di godere le vacanze residue solo se resta tempo sufficiente e l’attività di ricerca di un nuovo impiego non ne è compromessa.
Gli errori che costano
- Non tracciare la maturazione mensile: a fine rapporto il saldo diventa opinabile.
- Dimenticare il supplemento vacanze per i salariati a ore, o non indicarlo separatamente.
- Ridurre le vacanze ignorando il mese di franchigia in caso di malattia.
- Pagare in contanti vacanze durante il rapporto invece di farle godere.
- Chiudere un cedolino finale senza conteggio del saldo residuo.
Come ti aiutiamo
La divisione Payroll di SIH ONE tiene il conteggio delle vacanze per ogni collaboratore, gestisce maturazione, riduzioni e saldo finale, evitando arretrati e contestazioni alla chiusura del rapporto. Affidaci il tuo payroll.